La Corte di cassazione, con la sentenza n. 463 del 2009, ha spiegato che, qualora sull'immobile adibito a residenza familiare persista un'ipoteca ed il creditore ricorra ad espropriazione forzata, il diritto di abitazione attribuito al coniuge superstite non impedisce l'azione esecutiva già intrapresa e la successiva vendita del bene; i giudici di legittimità, tuttavia, precisano che, perché prevalgano le ragioni del creditore, è indispensabile che l'ipoteca sia stata iscritta prima che sorgesse il diritto con essa in conflitto.
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