Diritto all’agevolazione sulla prima casa se la seconda non è abitabile

Pubblicato il 24 settembre 2010 La Ctr Puglia, con sentenza n. 52/2010, chiarisce che il proprietario di due case nello stesso comune di residenza mantiene il diritto all’agevolazione prima casa se la seconda non è idonea a soddisfare gli elementari bisogni abitativi. La decisione pernde le mosse dall'articolo 1, sesto comma della legge 168/1982, che prevede le agevolazioni in oggetto subordinandole alla “non possidenza di altra idonea abitazione nel territorio comunale ove è ubicato l'immobile”.

La circostanza di un immobile con poca superficie abitabile, molto distante dal centro abitato e senza collegamenti sia al servizio idrico che a quello del ritiro della nettezza urbana, come nel caso trattato, non qualifica il fabbricato come idonea abitazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy