Diritto all’agevolazione sulla prima casa se la seconda non è abitabile
Pubblicato il 24 settembre 2010
La Ctr Puglia, con sentenza n.
52/2010, chiarisce che il proprietario di due case nello stesso comune di residenza mantiene il diritto all’agevolazione prima casa se la seconda non è idonea a soddisfare gli elementari bisogni abitativi. La decisione pernde le mosse dall'articolo 1, sesto comma della legge 168/1982, che prevede le agevolazioni in oggetto subordinandole alla “
non possidenza di altra idonea abitazione nel territorio comunale ove è ubicato l'immobile”.
La circostanza di un immobile con poca superficie abitabile, molto distante dal centro abitato e senza collegamenti sia al servizio idrico che a quello del ritiro della nettezza urbana, come nel caso trattato, non qualifica il fabbricato come idonea abitazione.