La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009, ha respinto il ricorso presentato da una donna contro il provvedimento con cui il Tribunale le aveva ordinato di lasciare la casa familiare - asseganatale con la separazione - anche se la sentenza di divorzio non disponesse nulla a riguardo. I giudici di legittimità hanno spiegato come, con la sentenza di divorzio, venga meno, automaticamente, il diritto a vivere nella casa di famiglia acquisito in sede di separazione; e questo anche in assenza di una richiesta espressa dell'ex coniuge o di una disposizione specifica nella pronuncia che dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio.
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