Con la sentenza n. 11740 del 21 maggio 2007, di cassazione è tornata ad occuparsi della natura ed efficacia del preavviso nel caso di licenziamento dei dirigenti, sostenendo che nel caso in cui una parte eserciti la facoltà di recesso con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo per la parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. , in sostanza, ha affermato che, qualora una parte intenda sostituire il preavviso con la relativa indennità, lo possa fare liberamente e discrezionalmente, con l’ulteriore effetto che il rapporto lavorativo deve considerarsi cessato al momento della ricezione dell’atto di recesso, risultando, da tale momento, ininfluenti eventuali avvenimenti sopravvenuti. Nel caso in esame, il dirigente, licenziato all’esito di una riorganizzazione aziendale, aveva contestato da un lato la giustificatezza del recesso e dall’altro la decisione della società di esonerarlo dal prestare in servizio il periodo di preavviso, sostituendo lo stesso con la relativa indennità senza il suo consenso. ha dunque escluso la necessità del consenso del lavoratore ed ha affermato che il dirigente non avrebbe comunque manifestato la propria volontà di rinunciare all’indennità sostitutiva di preavviso e di continuare il rapporto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".