La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza n. 169/2008, ha condannato per colpa grave un direttore amministrativo di un'università che aveva attribuito alcuni incarichi a contratto direttamente a funzionari interni privi della laurea richiesta ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.l.gs. 165/2001. Per la Corte, ferma l'inutilità dell'utilizzo di dirigenti privi dei requisiti di qualifica professionale, in quanto in tal modo verrebbe accresciuto solo il numero degli incaricati senza che ciò comporti alcun beneficio nell'organizzazione dell'ente, la funzione dirigenziale richiede specifiche competenze professionali che si acquisiscono solo attraverso percorsi formativi di tipo universitario. L'attribuzione dell'incarico, infatti, deve realizzare un arricchimento sostanziale rispetto alle professionalità già esistenti all'interno dell'organizzazione. Nel caso in esame, quindi, l'assegnazione dell'incarico a funzionari non laureati ha costituito per l'amministrazione un danno erariale che deriva dallo squilibrio tra gli emolumenti erogati e la minore capacità tecnico-professionale messa a disposizione dell'ente universitario.
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