Il Tar della regione Veneto, con sentenza del 28 aprile 2008, n. 1136, ha spiegato che il responsabile del procedimento non può adottare provvedimenti finali al posto del dirigente. Il suo incarico, infatti, non equivale a delega di funzioni dirigenziali, né ha il valore di assegnare, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, delle competenze che la legge riserva ai dirigenti, organi dell'ente locale. In realtà, il responsabile del procedimento può emanare il provvedimento finale con rilevanza esterna solo se questo rientra tra quelli di propria competenza, quando cioè sia la legge che attribuisca direttamente al responsabile del procedimento in quanto tale la competenza ad adottare un provvedimento.
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