La coincidenza in capo ad uno stesso soggetto della qualifica di amministratore di società di capitali e di dipendente della medesima società ricorre spesso, soprattutto nelle imprese di rilevanti dimensioni, dove accade che al lavoro dirigenziale si affianchino incarichi di amministratore. Affinchè sia possibile però il cumulo delle due posizioni in capo ad un unico soggetto è necessario che siano soddisfatte due condizioni. In base alla prima, è necessario poter distinguere le mansioni correlate al rapporto di lavoro subordinato da quelle tipiche della carica sociale. E’ cioè sufficiente l’accertamento positivo dello svolgimento di mansioni, da parte del lavoratore subordinato, diverse dalle funzioni di gestione che caratterizzano la carica sociale dallo stesso rivestita. La seconda condizione prevede che sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dell’amministratore a un potere disciplinare e direttivo esterno. Mentre in passato la giurisprudenza comune era solita negare la possibilità di cumulare un incarico di amministratore con un rapporto lavorativo subordinato all’interno di una stessa società, nel corso degli anni la stessa posizione giurisprudenziale si è modificata. Messi da parte i casi più ricorrenti di incompatibilità del doppio incarico, oggi, è possibile fare alcune considerazioni in merito alla doppia posizione assunta nell’ambito dei Consigli di amministrazione di società di capitali.
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