In attesa che la Commissione Bilancio del Senato valuti gli emendamenti al decreto legge enti locali (Dl n. 78/2015) che risolva la questione dei dirigenti decaduti e della conseguente carenza sorta, altre sentenze nel merito. È la volta della Ctr L’Aquila con la sentenza n. 576/I/15.
Nella stessa è stabilita la legittimità degli atti sottoscritti dai dirigenti dell’agenzia delle Entrate, decaduti per effetto della sentenza n. 37/2015 della Consulta.
Nello specifico, la Ctr ritiene validi gli atti sottoscritti da un dipendente dell’amministrazione finanziaria privo di qualifica dirigenziale o decaduto dall’incarico, in quanto nominato senza il previo espletamento di un concorso, se delegato dal capo ufficio.
Per i giudici deve ritenersi valida la delega rilasciata dal capo dell’ufficio a un funzionario (ex articolo 42 del Dpr n. 600/1973), se ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Inoltre, “la nullità della nomina è cosa ben diversa dalla validità degli atti emessi su delega .. di conseguenza il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di atto di imposizione fiscale è ancora valido, anche se effettuato dal capo dell’ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla qualifica dei dirigenti”.
Pier Paolo Baretta, sottosegretario al ministero dell'Economia, spiega: “L'idea è di affrontare l'emergenza che si è venuta a creare con una formula che renda operative le figure che sono venute a decadere con la sentenza in attesa del concorso”. Dunque, si prospetta il riconoscimento di una indennità ai funzionari incaricati, i quali dovranno continuare a lavorare, delegati dai dirigenti a firmare gli atti fino al concorso pubblico.
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