Direttive interne agli Uffici per il controllo dei crediti inesistenti
Pubblicato il 11 marzo 2010
Con una nota del
4 marzo 2010, l’agenzia delle Entrate indica i criteri di controllo sulle false compensazioni. Nel mirino le deleghe di pagamento dal 2003 al 2005 relative a contribuenti che hanno presentato l’F24 utilizzando in compensazione, per somme a debito, importi a credito Iva, Irpeg/Ires, Irap, Irpef e relativa addizionale regionale che non risultano dalla dichiarazione del periodo d'imposta cui si riferiscono o per i quali la dichiarazione è stata omessa.
Il documento detta le istruzioni operative per il recupero delle somme indebitamente utilizzate e per l'irrogazione delle relative sanzioni.
Gli uffici recupererà tutti i crediti inesistenti, compresi quelli per Inps e Inail, e verificherà le compensazioni effettuate in periodi diversi da quelli segnalati, provvedendo, se necessario, al relativo recupero: nel caso di crediti inesistenti utilizzati in più anni solari va emesso un unico atto di recupero. Non dovranno essere considerati gli errori formali commessi dal contribuente nella compilazione dell'F24, come nell'indicazione dell'anno di riferimento del credito che è stato riconosciuto dalla liquidazione automatizzata per un diverso periodo d'imposta.
Le sanzioni vanno riferite al totale del credito a prescindere dall'imposta o contributo oggetto della compensazione. Le nuove misure del decreto legge 185/2008 prevedono che:
- per le violazioni compiute fino al 28 novembre 2008 la sanzione rimane quella del 30% sul totale del credito d'imposta utilizzato indebitamente;
- per le violazioni compiute dal 29 novembre 2008 si applica la misura dal 100 al 200%;
- per le violazioni compiute dall'11 febbraio 2009 la sanzione è del 200% in caso di crediti inesistenti di importo superiore a 50mila euro per anno solare.
É escluso, per le violazioni in oggetto, il ricorso alla definizione agevolata prevista dal Dlgs 472/1997.