I certificati rilasciati ex articolo 1, comma 3, del provvedimento agenziale dell’8 luglio 2005, hanno efficacia dal 1° luglio 2005 anche quando risultino privi dell’indicazione di efficacia retroattiva. E’ quanto sostiene la risoluzione delle Entrate n. 45, di ieri, che aggiunge che in presenza del certificato, l’entità residuale (tutte quelle figure, cioè, alle quali sono pagati interessi a favore di un beneficiario effettivo) è considerata agente pagatore solo al momento in cui corrisponde gli interessi, non più all’atto della loro riscossione. Ne deriva che i suoi obblighi di segnalazione si spostano alla data di effettivo pagamento al beneficiario.
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