La Commissione tributaria provinciale di Savona, con sentenza n. 150 depositata il 20 gennaio 2009, ha annullato un provvedimento di diniego dell'ufficio dell'agenzia delle entrate con il quale era stata respinta l'istanza di un contribuente sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela senza, tuttavia, che fosse stato esaminato un motivo rilevante, un errore materiale cioè, denunciato dall'interessato. Tale ultima circostanza, per i giudici provinciali, integra un vizio oggettivo idoneo ad inficiare la riferibilità al contribuente dell'indagine svolta dall'amministrazione finanziaria; quest'ultima, in realtà, avrebbe dovuto verificare, a seguito all'istanza di autotutela, se l'utilizzo del codice di attività corretto avrebbe potuto dare risultati diversi.
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