Diniego all’interpello, sì alla lite

Pubblicato il 08 dicembre 2008 Contiene un doppio precetto innovativo la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 479/2/08, che sconfessa l’operato degli uffici del Fisco accogliendo le doglianze del contribuente contro l’Amministrazione finanziaria, che ha respinto l’istanza di interpello disapplicativo ex articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, avanzata al fine di vedersi riconoscere l’inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo. Eppure, le ragioni del Fisco muovevano dalle novità procedurali introdotte dalla Finanziaria 2007, rispetto alle quali l’istanza era ritenuta carente di taluni requisiti formali. Per la Ctp, il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo rappresenta un atto autonomamente impugnabile. Senza che assuma alcun rilievo la presunta preclusione al contenzioso - ad opera del contribuente cui, dopo il rigetto dell’istanza, sia stato notificato un avviso di accertamento - sostenuta dal Fisco.
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