Sulla base di pareri del ministero del Lavoro, l’Inps, con il messaggio n. 25301/2007, ha precisato che, ai fini del raggiungimento del requisito dei 18 mesi di lavoro effettivo per il diritto al trattamento di disoccupazione speciale in edilizia, possono computarsi anche i rapporti cessati con le dimissioni del lavoratore e anche se prestati con datori di lavoro diversi, purché operanti nelle aree di grave crisi occupazionale.
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