Dimissioni senza “tutore”
Pubblicato il 26 marzo 2008
Il ministero del Lavoro ha emanato in data 25 marzo una circolare a triplice firma (Direttori Generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività Ispettiva e Innovazione tecnologica e comunicazione), esplicativa della legge n. 188 del 2007 e del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, con oggetto “Dimissioni volontarie. Ulteriori precisazioni”. Con il documento, il Lavoro elimina il vincolo di esclusività delle dimissioni assistite e consente al lavoratore di manifestare da solo la volontà di dimettersi dal posto di lavoro, senza l’obbligo di farsi assistere dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione. Ovviamente, il dipendente che sceglierà di compilare direttamente il modello dovrà procedere sempre on-line. La procedura consiste, infatti, nell’accreditamento sul sito del ministero del Lavoro per ottenere codice identificativo e password necessari per la compilazione on-line del modello. Al termine della procedura il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione e un codice di validazione temporale, da cui decorrono i 15 giorni di validità per la consegna al datore di lavoro. In alternativa, il lavoratore può rivolgersi ai centri per l’impiego, uffici comunali, direzioni provinciali del lavoro, direzione regionale di Aosta e ispettori del lavoro delle Province Autonome. La procedura non si applica ai casi di recesso dove non opera l’obbligo del preavviso, come per esempio le dimissioni nel corso del periodo di prova, per giusta causa, incentivate dal datore di lavoro che offre la cessazione del rapporto per quiescenza o pensionamento di vecchiaia. Analogamente, la procedura non si applica nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.