Anche l’Inps interviene a fornire istruzioni, per quanto di propria competenza, sull’istituto delle “dimissioni per fatti concludenti” di cui al comma 7 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dal Collegato lavoro (legge n. 203/2024).
Dopo i chiarimenti arrivati dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ecco dunque il messaggio Inps n. 639 del 19 febbraio 2025 che, oltre ad analizzare nel dettaglio le nuove disposizioni, i doveri del datore di lavoro e le conseguenze per il lavoratore, indica anche le procedure da seguire per evitare sanzioni o contenziosi e il nuovo codice Uniemens da utilizzare.
Superando il rigido principio della validità delle dimissioni solo se effettuate con la prevista comunicazione telematica, la nuova disposizione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro considerando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente significativo della volontà del lavoratore di dimettersi.
L’istituto delle dimissioni per fatti concludenti previsto dal Collegato lavoro permette dunque al datore di lavoro di attivare una procedura di risoluzione del rapporto alternativa al licenziamento disciplinare qualora il dipendente si assenti ingiustificatamente oltre i termini di conservazione previsti dal CCNL ovvero, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre i 15 giorni di assenza.
Il nuovo quadro normativo impone ai datori di lavoro però specifici obblighi in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.
Se la segnalazione è corretta e l’INL non rileva irregolarità, il datore di lavoro può considerare cessato il rapporto di lavoro senza bisogno di ulteriori azioni da parte del lavoratore.
L’aspetto fondamentale della nuova normativa riguarda perciò la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro senza una formale richiesta di dimissioni da parte del lavoratore.
Secondo la normativa vigente, infatti, le dimissioni devono essere presentate in modalità telematica e il lavoratore ha il diritto di revocarle entro sette giorni: con la modifica introdotta dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, questa procedura viene superata in alcuni casi specifici.
Se l'assenza ingiustificata supera il limite previsto e l’INL non oppone obiezioni, il rapporto di lavoro viene considerato cessato per volontà del lavoratore, senza bisogno di:
NOTA BENE: se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare le cause dell'assenza per motivi di forza maggiore (ad esempio, un ricovero ospedaliero), la risoluzione automatica del rapporto di lavoro non si applica.
Il diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), prestazione economica destinata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, presuppone che la cessazione del rapporto di lavoro sia involontaria, vale a dire derivante da licenziamento, scadenza del contratto o dimissioni per giusta causa.
Con le nuove disposizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti viene classificata come una cessazione per volontà del lavoratore: ciò significa che il dipendente che perde il lavoro a causa di un'assenza prolungata non può accedere alla NASpI, in quanto lo stato di disoccupazione non è considerato involontario.
Un’altra importante implicazione riguarda l’esonero del datore di lavoro dal versamento del contributo per la cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) prevede infatti che, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro sia tenuto a versare un contributo di licenziamento all’Inps, volto a finanziare le misure di sostegno al reddito.
Con le modifiche introdotte dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per assenza ingiustificata il datore di lavoro non è obbligato a versare tale contributo, poiché l’evento non viene classificato come un licenziamento vero e proprio.
L’eliminazione del contributo di licenziamento rappresenta un vantaggio economico per i datori di lavoro, che in questi casi:
Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, come accennato, il lavoratore può contestare la risoluzione automatica dimostrando che l’assenza ingiustificata è stata determinata da una causa di forza maggiore che gli ha impedito di comunicarla tempestivamente al datore di lavoro.
Cosa si intende per causa di forza maggiore?
La forza maggiore si verifica quando un evento imprevisto e inevitabile impedisce al lavoratore di svolgere i propri obblighi o di comunicare la propria assenza.
Come può il lavoratore dimostrare la causa di forza maggiore?
Per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve fornire prove concrete che dimostrino l’impossibilità di comunicare la propria assenza.
Se il lavoratore fornisce prove valide, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica e il dipendente mantiene il proprio impiego.
NOTA BENE: un altro caso in cui la risoluzione automatica non può essere applicata riguarda le comunicazioni errate o non veritiere da parte del datore di lavoro.
L’INL può decidere che la risoluzione del rapporto di lavoro non è valida nei seguenti casi:
Se l’INL stabilisce che la risoluzione è inefficace, il datore di lavoro è obbligato a:
I datori di lavoro sono obbligati a comunicare correttamente le cessazioni dei rapporti di lavoro nel flusso Uniemens, utilizzando il nuovo codice di cessazione “1Y” dal 12 gennaio 2025 (entrata in vigore del Collegato lavoro) per identificare le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute secondo l’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, ovvero nei casi di risoluzione automatica per assenza ingiustificata.
Come compilare il flusso Uniemens
Se il datore di lavoro non utilizza il codice corretto o non registra correttamente la cessazione, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:
1. Quando si applica la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata?
La risoluzione automatica del rapporto di lavoro si applica quando il lavoratore è assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro.
Se il CCNL non specifica un termine, si applica il limite generale di 15 giorni consecutivi.
2. Il datore di lavoro può interrompere il rapporto senza avvisare il lavoratore?
No, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’INL ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione prima che il rapporto di lavoro venga considerato definitivamente cessato.
3. È necessario che il lavoratore presenti dimissioni per la cessazione del rapporto?
No, secondo le nuove regole, il rapporto di lavoro si considera risolto automaticamente per volontà del lavoratore.
Di conseguenza, il lavoratore non è tenuto a rassegnare le dimissioni telematiche e il datore di lavoro non deve rispettare il termine di preavviso.
4. Il lavoratore può opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Sì, il lavoratore può contestare la risoluzione se dimostra di non aver potuto comunicare l’assenza per cause di forza maggiore.
Ad esempio, se il lavoratore è stato ricoverato in ospedale e non ha potuto avvisare il datore di lavoro, la risoluzione non si applica.
5. Cosa si intende per causa di forza maggiore?
Una causa di forza maggiore è un evento imprevisto e inevitabile che ha impedito al lavoratore di comunicare la propria assenza.
6. Come può il lavoratore dimostrare una causa di forza maggiore?
Il lavoratore deve fornire prove concrete e documentate, come:
Se l’INL accerta la validità della giustificazione, la risoluzione del rapporto di lavoro viene annullata.
7. Cosa succede se il datore di lavoro comunica un’assenza ingiustificata non veritiera?
Se l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica che la comunicazione del datore di lavoro non è veritiera, la risoluzione del rapporto di lavoro viene considerata inefficace.
8. Il lavoratore ha diritto alla NASpI se il rapporto si interrompe per assenza ingiustificata?
No, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché la cessazione del rapporto di lavoro viene considerata volontaria e non involontaria.
Secondo l’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI è concessa infatti solo in caso di perdita involontaria dell’occupazione (es. licenziamento o scadenza del contratto).
9. Il datore di lavoro deve pagare il contributo per licenziamento in questi casi?
No, il datore di lavoro non è obbligato a versare il contributo per la cessazione del rapporto di lavoro previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.
Questo perché il contributo è dovuto solo nei casi in cui il lavoratore abbia diritto alla NASpI, che in questa circostanza non viene riconosciuta.
10. Come deve essere registrata la cessazione del rapporto di lavoro nel flusso Uniemens?
Dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro devono registrare la cessazione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata utilizzando il codice “1Y” nel flusso Uniemens.
11. Cosa significa il codice Uniemens "1Y"?
Il codice "1Y" indica che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015.
L’uso corretto di questo codice permette all’INPS di identificare le cessazioni dovute ad assenza ingiustificata senza la necessità di ulteriori verifiche.
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