Il ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 25/7001 del 4 giugno 2007, entra nel merito delle dimissioni delle lavoratrici in stato di gravidanza raccomandando agli uffici interessati, ovvero alle Dpl, di convocare la lavoratrice per verificare l’effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni, in quanto il limitarsi ad acquisire la mera conferma scritta delle dimissioni non è sufficiente all’accertamento di tale volontà. Infatti, il documento si presta a elusioni, come nel caso di dimissioni in bianco. L’intervento del ministero fa seguito alla richiesta di chiarimenti di alcune consigliere di parità in cui viene ricordato che dalla gravidanza e fino ad un anno di vita del bambino, nonché nel primo anno di accoglienza di un minore adottato o in affidamento, in virtù dell’articolo 55 del Testo unico maternità (Dlgs 151/01), la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’eventuale dimissione volontaria deve essere convalidata dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro (Dpl, Direzione provinciale del lavoro) competente per territorio.
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