L’autore dell’articolo fa un’analisi di quanto è emerso dalla sentenza n. 21944 del 19 ottobre 2007 della Cassazione sulla ritrattabilità delle dichiarazioni, considerate come manifestazioni di scienza e di giudizio e come tali emendabili. Pur plaudendo al fatto di porre un limite all’emendabilità (nel rispetto della certezza nei rapporti giuridici la rettificabilità della dichiarazione Iva da parte del contribuente deve intervenire nel termine di quattro anni disposto dall’articolo 57 del Dpr 633/72), si evidenzia come rimanga pur sempre un vuoto legislativo che riemerge allorché vi sia l’esigenza pratica della ritrattazione, ma manchi un atto dell’amministrazione, e quindi sia preclusa al contribuente la possibilità di adire al giudice.
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