L’Agenzia delle Entrate ha utilizzato i dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.
Sulla base di tali risultanze, ha deciso di iniziare una campagna di compliance verso quei contribuenti che non risultano regolari per convincerli a normalizzare la loro posizione nei confronti del Fisco.
Con il provvedimento n. 263062 del 5 luglio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha individuato le modalità con le quali mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni in suo possesso, al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Con il provvedimento del Direttore Ruffini del 5 luglio sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Tali informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
La scadenza era fissata al 30 aprile 2022, pertanto i contribuenti che ricevono le lettere dal Fisco possono regolarizzare la loro posizione entro il 29 luglio prossimo, con una riduzione della sanzioni dovute nella misura di 1/10 del minimo in base all’articolo 13, comma 1 lettera c) del Dlgs 471/97.
Anche coloro che hanno omesso il quadro VE, oppure hanno commesso altre irregolarità, entro la stessa data, potranno presentare una dichiarazione integrativa con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo in base all’articolo 13, comma 1, lettera a bis, del Dlgs 471/97.
Pure per i contribuenti peri quali sono iniziate accessi, ispezioni e verifiche e che ne abbiano avuto formale conoscenza, è possibile la regolarizzazione, ma la riduzione sarebbe di 1/5 del minimo.
La procedura agevolata non può essere applicata, invece, se è già stato notificato l’atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall’Agenzia.
I destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all’interno del loro “cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
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