E' in bozza, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, il modello per la dichiarazione Irap, da presentare il prossimo anno in riferimento al periodo d’imposta 2016.
Con le novità di legge, é introdotta l'esenzione per i settori agricolo e della pesca ed eliminati, conseguentemente, i campi nei quali dover specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota riservata a quelle attività.
E', invece, irrobustita la deduzione forfetaria per i soggetti di minori dimensioni (società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, persone fisiche esercenti attività commerciali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni). L’importo è aumentato - a seconda degli scaglioni di valore della produzione - di 5.000, 3.750, 2.500, 1.250 euro.
La deduzione del costo residuo per il personale dipendente é estesa ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70 per cento del costo residuo.
La bozza del modello di dichiarazione Irap 2017 mostra integralmente deducibili, per banche, enti finanziari e imprese assicurative, nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti nel caso di banche e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti nel caso di imprese di assicurazione, che – per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 – erano deducibili al 75 per cento. L’eccedenza relativa al 2015 - con essa le rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte - sono deducibili dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentirne l’indicazione, sono stati previsti due appositi campi nelle sezioni II (banche e altri soggetti finanziari) e III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.
E' esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore. Dal frontespizio è stata perciò eliminata la casella specifica per l’integrativa a favore. Il nuovo termine si applica anche alle integrative di annualità pregresse per le quali non sono ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, con la conseguente eliminazione della sezione XII “errori contabili” del quadro IS.
È inserita, però, la nuova sezione XVII, ove indicare, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa a favore, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito che ne scaturisce.
Modifiche contabili agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, hanno infine ripercussioni anche sull’Irap e sulla relativa dichiarazione. E' eliminata l'area straordinaria dal conto economico. Tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21 (proventi e oneri straordinari), dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali, prima rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Tali voci sono già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap, pertanto dal modello sono stati eliminati i righi relativi a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali.
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