Dichiarazione emendabile, da errori di fatto o di diritto, anche nel contenzioso

Pubblicato il 07 febbraio 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011, stabilisce che sussiste la possibilità per il contribuente di rettificare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ex articolo 38 del dpr n. 602/1973 (nel testo applicabile ratione temporis), ma anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

La questione vedeva due contribuenti, marito e moglie, che avevano commesso un errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi, indicando la voce “mancata riscossione dei canoni di affitto”.

Gli ermellini spiegano che un sistema legislativo che negasse la rettificabilità della dichiarazione oltre la fase di rimborso darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito: non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.
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