Dichiarazione congiunta di coniugi non effettivamente separati: onori e oneri
Pubblicato il 17 gennaio 2011
La Cassazione, con sentenza n.
25338 depositata il 15 dicembre 2010, nel respingere il ricorso di una contribuente, torna a ribadire che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta a doppia sottoscrizione, ex articolo 17 della legge 114/1977, da parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, è facoltativa e non obbligatoria (nel caso trattato i coniugi avevano un’impresa familiare di cui il marito era titolare). Pertanto, chi “sceglie” tale dichiarazione per fruire dei vantaggi connessi, si assume la responsabilità dei rischi che ne derivano, come nel caso in oggetto.
Nello specifico, l’articolo che regola la dichiarazione congiunta prevede che:
- l’eventuale notifica dei pagamenti dell’Irpef iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del solo marito;
- gli accertamenti in rettifica sono effettuati in capo ad entrambi i coniugi ma notificati al marito;
- i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo in capo al marito.
In sostanza, è escluso l’obbligo dell’Ufficio di informare con notifica entrambi i coniugi che dichiarano congiuntamente. Alla moglie resta la possibilità di impugnare autonomamente la pretesa del Fisco.