– sentenza n. 8583/06, del 12 aprile – ha respinto il ricorso del Fisco contro la decisione della Commissione tributaria del Piemonte, sostenendo che la detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto spetti anche non essendo state compiute operazioni attive, purché quelle passive siano compiute in stretta connessione con le finalità d’impresa. Seguendo questo principio, rimarca come l’attività prodromica al raggiungimento delle finalità indicate nell’oggetto sociale di una società di costruzioni, benefici dell’indetraibilità dell’Imposta, anche essendosi dovuta, la società stessa, sciogliere senza procedere ai lavori di realizzazione degli immobili.
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