Detrazione Iva in Italia “Troppo pochi due anni”

Pubblicato il 14 marzo 2008

Ieri, l’Avvocato generale ha espresso il suo parere relativamente alle cause riunite C-95/07 e C-96/07 in merito all’applicazione dell’inversione contabile e al diritto alla detrazione Iva. Nel caso in cui questo parere venisse accettato dalla Corte di giustizia Ue, i contribuenti potranno finalmente trovare una soluzione favorevole alle tante liti pendenti sull’argomento, causate da una rigida interpretazione della normativa italiana. Secondo le conclusioni dell’Avvocatura, un contribuente che erroneamente non applica l’Iva con il meccanismo del reverse charge, sia per gli acquisti intracomunitari di beni che per gli acquisti di servizi da soggetti esteri, non perde il diritto alla detrazione dell’imposta, anche se sono passati due anni dall’operazione. Cioè, nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile il diritto alla detrazione Iva non può essere separato dall’omessa dichiarazione del debito fiscale. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non può avvalersi del maggior termine previsto dei quattro anni per rettificare l’imposta a debito, negando allo stesso tempo la detrazione per il decorso del termine massimo dei due anni per il contribuente previsto dall’articolo 19 del decreto Iva. In altri termini, la tesi dell’Avvocato generale si fonda sul principio della “neutralità” dell’Imposta sul valore aggiunto, secondo il quale la detrazione deve essere concessa quando ricorrono i requisiti sostanziali. Se la Corte di giustizia Ue dovesse accettare queste conclusioni, ci si troverebbe nella situazione di dover modificare al più presto un’interpretazione del diritto interno contraria al principio comunitario di neutralità dell’imposta. Pertanto, nel caso in cui un soggetto ometta di integrare e annotare con Iva una fattura di acquisto intra-Ue ricevuta, non perderà il diritto alla detrazione dell’imposta.

Con sentenza del 13 marzo (procedimento C-437/06), la Corte di giustizia Ue ha esaminato un caso che riguarda l’amministrazione fiscale tedesca, ma di portata generale e, dunque, estensibile a tutti gli Stati membri. Secondo le conclusioni dei giudici Ue, l’Iva relativa alle spese sostenute per emettere azioni è detraibile solo se queste azioni sono imputabili alle attività economiche svolte dal soggetto emittente. Qualora quest’ultimo svolga sia attività economiche imponibili ed esenti da Iva che attività non economiche, gli Stati devono esercitare il loro potere in modo da garantire che la detrazione sia effettuata solo per il pro-rata dell’Iva relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione.

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