Detrazione del 36% anche per la Tosap pagata per installare i ponteggi

Pubblicato il 19 agosto 2009

Il condominio istante riferisce che per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della palazzina sulle parti condominiali sostiene spese per la ditta esecutrice dei lavori, per il professionista e per il pagamento della TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) relativa all'area necessaria per l'impianto dei ponteggi. Chiede, in merito, di sapere se la TOSAP possa essere considerata una spesa sulla quale calcolare la detrazione d'imposta del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Risponde l’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 229 del 18 agosto 2009 che la tassa per l'occupazione del suolo pubblico è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9) della circolare 121/E del 1998, ossia: gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Si tratta di costi, ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati nella stessa circolare – cioè: spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71); spese per l'acquisto dei materiali; compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; l'imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; oneri di urbanizzazione - connessi all'intervento edilizio.

Alessia Lupoi

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