tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 7/31/06, del 2 febbraio affermato che non spetta il rimborso Iva qualora, in mancanza dell’esercizio di attività, il contribuente non abbia fornito prova del diretto collegamento tra gli acquisti effettuati e l’oggetto dell’impresa esercitata. La sentenza della Ctr di Milano, che ha respinto l’istanza annuale di rimborso Iva di una società in liquidazione che non aveva dichiarato negli ultimi tre anni alcun volume d’affari, è derivata dall’articolo 4 della Sesta direttiva Ce, nella quale si definisce soggetto passivo Iva chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati ottenuti.
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