Detraibili solo le prestazioni professionali strettamente inerenti all’attività d’impresa
Pubblicato il 28 aprile 2012
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
6532 del 27 aprile 2012 – il beneficio fiscale goduto dalla società contribuente in considerazione della detrazione delle prestazioni professionali di cui abbia usufruito, deve essere revocato qualora la contribuente medesima non provi l’inerenza fra i costi e l’attività svolta. Ed infatti, dette prestazioni sono detraibili dall'azienda solo nel caso in cui le stesse siano strettamente inerenti all'attività d'impresa.
Nella specie, la Suprema corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ribaltando le decisioni con cui i giudici di merito avevano ritenuto che il contribuente non fosse tenuto a dimostrare l’inerenza fra i costi sostenuti per i professionisti e l'attività svolta.