Detassazione Tremonti da nuova costituzione

Pubblicato il 06 agosto 2009

La detassazione da investimenti in macchinari (beni acquisti da produttori e beni usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo) effettuati fino a giugno 2010 non si limita, questa terza volta, alle imprese esistenti alla data di entrata in vigore della Tremonti, ma si estende alle start up, le imprese di nuova costituzione. Il beneficio, che perciò spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che costituiranno negli ultimi mesi dell’anno in corso e nei primi sei del prossimo (a prescindere dal regime contabile adottato), consiste in un bonus pari al 50 per cento del costo di acquisto di macchinari o attrezzature compresi nella Tabella Ateco 2007, divisone 28. La riduzione del reddito imponibile vale ai fini Ires o Irpef, non generando invece effetti a fini IRAP.

L’ampliamento dell’area di detassazione è una vera novità rispetto al passato. Nelle due precedenti versioni della Tremonti, infatti, l’incentivo subiva il limite dell’applicabilità alle sole aziende già esistenti ala data di operatività della legge.

Circa l’ambito soggettivo, potranno accedere al vantaggio fiscale come qui ricordato: persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; società in nome collettivo e in accomandita semplice; società di armamento; società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale; consorzi tra imprese; società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata; società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività di ricerca è svolta dalla stabile organizzazione. I soggetti viceversa esclusi dal beneficio sono: persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR; enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa; esercenti arti e professioni.

L’agevolazione - che rileva per il saldo, non anche per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011) e che riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, interessando così i periodi d’imposta 2009 e 2010 – opera, oltretutto massimizzando gli effetti del bonus, anche per le società in perdita; la detassazione comporta in questo caso un aumento dell'importo, con possibilità di riporto a nuovo nei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite. L’investimento può essere realizzato secondo le seguenti modalità:

- acquisto: rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, mentre per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene non è rilevante ai fini dell'agevolazione (lo è per la deduzione degli ammortamenti);

- locazione finanziaria (leasing): rileva il momento della consegna;

- realizzazione mediante appalto: tutto il costo entra nell'anno in cui l'opera è ultimata, indipendentemente dall'inizio lavori;

- realizzazione mediante costruzione interna: occorre fare riferimento alle regole generali sulla competenza (Articolo 109 TUIR) avendo a riferimento le spese complessivamente sostenute.

Si rammenta da ultimo che cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari) si può, non configurandosi l’agevolazione come “aiuto di stato” e non dovendo quindi essere soggetta a vincoli di cumulo.

Alessia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Tabelle retributive

05/02/2025

CCNL Commercio intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 15/1/2025

05/02/2025

Commercio Cifa. Minimi salariali

05/02/2025

Personale domestico. Tabelle retributive

05/02/2025

Contributi Inps e premi Inail, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

05/02/2025

Restituzione della NASpI anticipata: pro quota se c'è una causa di forza maggiore

05/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy