Detassazione al 10%: utilizzabile il beneficio legale per tutto il 2011

Pubblicato il 05 aprile 2011 Il parere 8/2011, della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, risponde ad un quesito sui criteri di applicazione della detassazione al 10% sulle somme erogate a dipendenti del settore privato, previsti per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, in attuazione di quanto programmato da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 53, comma 1, d.l. 78/2010). In particolare, veniva chiesto a quali condizioni i lavoratori dipendenti del settore privato possono godere di tali benefici fiscali.

È rilevante la spiegazione della possibile retroattività della disciplina. Nel caso i contratti collettivi territoriali o aziendali siano conclusi non all’inizio ma nel corso dell’anno 2011, è possibile stabilire convenzionalmente il periodo di vigenza del contratto medesimo, come avviene normalmente nella prassi sindacale. Pertanto, se il contratto collettivo stabilisce che la sua efficacia decorre da un momento precedente a quello della stipulazione, è indiscutibile che le parti stipulanti e tutti gli altri soggetti cui si applica (datori di lavoro e lavoratori) debbano stare alla decorrenza stabilita.

Ma la legge rinvia alla sussistenza di contratti collettivi come presupposto per l’operatività della disciplina legale. In tal caso, sorge il dubbio sui primi mesi dell’anno, dal momento che la firma degli accordi suddetti è in corso adesso. In merito, la Fondazione studi spiega che, ex circolare 3/2011 Entrate – Lavoro, non c’è bisogno di un onere di tipo formale, basta anche un accordo verbale. Pertanto, per la retroattività, è sufficiente che le parti firmino una clausola che stabilisca la decorrenza delle misure da una data antecedente alla firma del contratto. In tal senso, le organizzazioni sindacali, nella predisposizione dell’accordo quadro che dovrà essere sottoscritto su base territoriale, hanno previsto che “Per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati…sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell’agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011”.

In conclusione, con il parere si sottolinea “la prevalenza della volontà delle parti sociali rispetto al momento della mera stipulazione formale dell’accordo di secondo livello, il quale in effetti non fa altro che ratificare la volontà già sussistente delle parti stesse di disciplinare per tutto il 2011 gli istituti economici correlati alla produttività (come del resto avvenuto nei contratti nazionali del biennio 2009/2010, richiamati dall’accordo)”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy