Deposito del consulente senza la copia
Pubblicato il 21 giugno 2008
Nuovo comma 1, articolo 5, della legge 12/1979: i documenti dei datori (da conservare per cinque anni) possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti o degli altri professionisti abilitati, avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Previa comunicazione, alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, delle generalità del soggetto cui è affidato l’incarico, nonché del luogo ove sono reperibili i documenti, tra i quali il neonato libro unico del lavoro, previsto dal Dl fiscale approvato dal Governo. Esso abroga i libri matricola e paga, nonché il registro d’impresa nel settore agricolo.