Tra i provvedimenti attuativi della delega fiscale (legge 23/2014), lo schema di Dlgs sulla riscossione (Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione), approvato dal Governo e inviato alle Camere, prevede novità importanti:
il periodo minimo di dilazione previsto per gli avvisi bonari sale a otto rate trimestrali;
in caso di somme che superano 50mila euro, diventa di sedici rate trimestrali (quattro anni) il tetto massimo della rateazione degli importi derivanti dagli istituti deflattivi;
il piano di dilazione decade se non si pagano 5 rate;
si può rientrare nella rateazione decaduta se si saldano le rate scadute;
per carichi a ruolo fino a 50mila euro ai fini della dilazione è sufficiente l’istanza del contribuente, senza alcun allegato.
Lo schema prevede anche che, una volta presentata l’istanza di dilazione, sia inibita l’iscrizione di ipoteca e l’apposizione del fermo amministrativo. Restano i vincoli già apposti prima della domanda.
Viene introdotto il principio del lieve inadempimento, per cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.
Infine, sugli accertamenti esecutivi il testo della riscossione prevede che gli avvisi di accertamento possano diventare esecutivi solo se è decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso.
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