La fruizione del beneficio fiscale della deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta è consentita, spiegano le Entrate con la risoluzione 10 del 17 febbraio 2010, se lo scontrino fiscale contiene le indicazioni circa la natura e la qualità del farmaco acquistato, i quali si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ma i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, purché indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Il requisito dell’indicazione della natura del prodotto è soddisfatto anche quando, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale” vengono riportate le sigle Sop (Senza obbligo di prescrizione) o Otc (Over the counter, medicinali da banco).
Non è più necessario conservare fotocopia della ricetta del medico generico.
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