Il comunicato dell’agenzia delle Entrate che ha affermato che le modifiche introdotte nel modello Unico Irap avrebbero l’effetto di rendere indeducibili le quote costanti (un nono o un settimo) di svalutazione dei crediti alla clientela effettuate dalle banche fino al eccesso rispetto al limite previsto dalla norma fiscale, ha suscitato non poche perplessità. La norma, per quanto riguarda le rettifiche di valore, si deve intendere riferita solo a quelle scritte in contabilità a partire dall’esercizio 2005 e non anche alle residue rate (deducibili in base all’art. 106, comma 3, TU) di svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti. Di conseguenza, se le svalutazioni operate in bilancio comportano che il valore fiscale dei crediti viene immediatamente assunto al netto delle svalutazioni stesse, è evidente che le svalutazioni fatte negli esercizi 2004 e precedenti hanno assunto rilevanza fiscale in questi esercizi e, quindi, non possono essere considerate al pari di svalutazioni effettuate nell’esercizio 2005 e seguenti ed essere assoggettate al regime fiscale vigente in questi esercizi.
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