Deducibilità interessi passivi. In Unico vanno riportate le cifre di bilancio

Pubblicato il 18 luglio 2011 Archiviata la scadenza dello scorso 6 luglio, prevista per il pagamento delle tasse per il 2011, i contribuenti ritardatari potranno procedere al versamento di quanto dovuto fino al prossimo 5 agosto 2011, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per non incorrere in errori in sede di versamento delle imposte, le società di capitali si trovano di fronte al dilemma della corretta compilazione dei quadri di Unico, cosa che richiede necessariamente un’attenta valutazione delle cifre riportate in bilancio.

Tra gli aspetti più difficili da valutare vi è quello legato alla determinazione della quota di oneri finanziari non deducibili, ai sensi dell’articolo 96 del Tuir. Tale articolo era stato accompagnato, inizialmente, da una norma transitoria che prevedeva un ammontare di interessi deducibili senza condizioni pari a 10mila euro per il 2008 e a 5mila euro per il 2009.

Nel modello Unico 2011 – riferito al periodo d’imposta 2010 - invece, le cose cambiano: le franchigie vengono tolte e viene introdotta la regola per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta prima di tutto fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. Quanto, eventualmente, residua può abbattere il reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol). Cioè, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2010, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'eventuale quota di Rol non utilizzata potrà incrementare, senza limiti temporali, il Rol dei successivi periodi di imposta.

Tutto ciò deve essere tradotto nel modello Unico 2011, tramite la compilazione del quadro RF, che è quello che ospita gli interessi passivi. In particolare, nel rigo RF16 verrà evidenziata la variazione in aumento e nel rigo RF54, codice 13, la variazione in diminuzione. Tuttavia, il calcolo della quota di interessi passivi che non può essere portata in deduzione non è sempre così immediata. L’entrata in vigore dell’articolo 96 del Tuir vuole che l’eventuale parte di interessi passiva rimasta indeducibile, potrà essere utilizzata, senza limiti temporali, nei periodi d'imposta successivi in cui ci sia un'eccedenza di Rol. Dunque, nel modello Unico 2011 deve essere compilata la casella RF119, colonna 2, in cui deve essere riportato esattamente il 30% del Rol senza indicare come per i due anni precedenti anche gli importi forfettari.

Ma, i calcoli non terminano qui: occorre, poi, individuare le tipologie di interessi passivi da estromettere dal calcolo degli oneri deducibili che partecipano al test del Rol. Nello specifico, non andranno presi in considerazioni ai fini del suddetto calcolo gli interessi che sono indeducibili a priori rispetto alle regole considerate (oneri di funzionamento) e gli oneri finanziari deducibili che sono esclusi dal test del Rol e che si dividono in due macro-categorie: quelli capitalizzati che rientrano nei componenti dell’attivo patrimoniale e quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca gravante su immobili destinai alla locazione.
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