La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7715 del 30 marzo scorso, ha confermato, nei confronti di un automobilista, una decurtazione dei punti che era stata notificata non contestualmente alla multa ma a distanza di un mese, con una ristampa del verbale. Mentre l'uomo aveva impugnato questo secondo plico sostenendo che il ritardo aveva compromesso i suo diritti di difesa, il Giudice di pace, prima, e la Cassazione, poi, hanno dato ragione al Comune resistente spiegando che il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è, sotto tale profilo, impugnabile per difetto dell'oggetto e, “quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione a carico del cittadino, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”.
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