Il decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia del 12 marzo 2008 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 110 del 12 maggio. Il provvedimento dispone che i lavoratori che vogliono conseguire i benefici previdenziali stabiliti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92, devono presentare domanda all’Inail entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. La domanda deve contenere l’indicazione dell’esistenza delle seguenti indicazioni:
- avvenuta presentazione all’Inail della domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
- svolgimento della propria attività lavorativa con esposizione all’amianto per i periodi successivi al 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati negli atti di indirizzo adottati dal Lavoro;
- non titolarità di un trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 247 del 24 dicembre 2007 (1° gennaio 2008).
La durata dell’esposizione all’amianto, per il periodo sopra indicato, è certificata dall’Inail. La data di avvio dell’operazione di bonifica è determinata, invece, dalle Asl nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
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