Un articolo (il 98) del c.d. “decreto Agosto” appena pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” dispone, confermandola, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dunque per il 2020. Ma ad una doppia condizione, soggettiva ed oggettiva, quest'ultima legata all’andamento dell’attività d’impresa.
Quanto alla soggettiva, beneficeranno del rinvio: i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA); i soggetti che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Possono godere del vantaggio del differimento altri soggetti, ovvero: i contribuenti che applicano il regime forfettario o “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, sempre che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA benché non rientrino tra i soggetti destinatari della relativa disciplina; chi presenti altre cause di esclusione o inapplicabilità degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale; i soggetti che partecipano a società, organizzazioni ed imprese con gli anzidetti requisiti; infine, quei soggetti i quali debbano dichiarare i redditi per “trasparenza”.
Sul secondo requisito, oggettivo, va detto che la condizione è che nei primi sei mesi dell’anno in corso (2020) l’ammontare di fatturato e corrispettivi sia diminuito del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019).
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