Decreto Agosto. ISA e altri soggetti. Proroga secondo acconto

Pubblicato il 17 agosto 2020

Un articolo (il 98) del c.d. “decreto Agosto” appena pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” dispone, confermandola, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dunque per il 2020. Ma ad una doppia condizione, soggettiva ed oggettiva, quest'ultima legata all’andamento dell’attività d’impresa. 

Proroga al 30 aprile 2020. Ambito soggettivo

Quanto alla soggettiva, beneficeranno del rinvio: i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA); i soggetti che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro. 

Possono godere del vantaggio del differimento altri soggetti, ovvero: i contribuenti che applicano il regime forfettario o “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, sempre che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA benché non rientrino tra i soggetti destinatari della relativa disciplina; chi presenti altre cause di esclusione o inapplicabilità degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale; i soggetti che partecipano a società, organizzazioni ed imprese con gli anzidetti requisiti; infine, quei soggetti i quali debbano dichiarare i redditi per “trasparenza”.  

Proroga al 30 aprile 2020. Ambito oggettivo

Sul secondo requisito, oggettivo, va detto che la condizione è che nei primi sei mesi dell’anno in corso (2020) l’ammontare di fatturato e corrispettivi sia diminuito del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019).   

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