La disciplina Iva nel settore immobiliare, oggetto lo scorso anno di vari interventi, rende esplicita una difficoltà più generale che è quella di orientarsi sull’efficacia delle disposizioni dei decreti legge oggetto di modifica in sede di conversione. Il rischio è quello di equivocare tra la mancata conversione di un decreto legge e la conversione con modificazione, come dimostra anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 9 marzo 2007.
Nel caso del regime Iva delle cessioni, locazioni e leasing immobiliari, il comma 292 della Finanziaria disposto che:
- “sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione”, cioè il regime Iva applicato nei giorni intercorrenti tra il 4 luglio e l’11 agosto 2006, regime diverso da quello previsto dalla legge di conversione entrata in vigore il 12 agosto;
- venditori, locatori o società di leasing possono optare per l’applicazione del nuovo regime anche per le operazioni di questo periodo.
La società di leasing, prima ancora che venisse pubblicata , aveva ricondotto le operazioni al regime successivo. L’Agenzia afferma che senza la convalida della Finanziaria avrebbero sbagliato i venditori e i locatori che non avessero modificato le operazioni nei termini della legge di conversione. Ma la legge 4 agosto 2006, n. 248, dichiara, all’articolo 1, che il decreto legge 4 luglio 2006 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato, modificazioni che entrano in vigore il giorno dopo e che quindi lasciano immutate le disposizioni esistenti nel periodo tra la pubblicazione del decreto e la sua conversione. Oltretutto nessun comma dell’articolo 35 sul regime Iva per gli immobili del decreto legge è stato soppresso, ma vi sono state soltanto modificazioni o aggiunte.
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