La Commissione tributaria provinciale di Foggia, sezione IX, con sentenza n. 31 del 21 marzo 2005, ha affermato che l'Imposta sul valore aggiunto è dovuta sull'area solo se la possibilità di edificare su essa è effettiva e concreta. La Ctp ha sottolineato che: "il concetto di edificabilità non va inteso come edificabilità legale, bensì come edificabilità di fatto".
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