Debitore paga l'ingiunzione in corso di opposizione. Condannato alle spese

Pubblicato il 25 luglio 2017

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto, l’eventuale causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere ed il decreto viene revocato. L’onere delle spese processuali va tuttavia regolato tenendo conto che il processo – da valutare in relazione al suo complessivo svolgimento, all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per le spese della fase monitoria.

Spese processuali: fase monitoria ed opposizione, un tutt'uno

In sostanza, la valutazione di soccombenza ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all’esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito da opposizione ex art. 645 c.p.c. Sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del proprio decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale monitorio, proprio in quanto la sorte della spesa è definita sempre secondo il criterio di globalità.

Sulla scorta di detto enunciato, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 18125 del 21 luglio 2017, ha ritenuto legittima la condanna di una Asl - che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dal Laboratorio di analisi, ma che aveva poi eseguito l’intero pagamento, in corso di opposizione, della somma ingiuntale – al pagamento delle spese processuali, sia per la fase monitoria che per il successivo giudizio di opposizione.

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