di Como con una interessante sentenza (la n. 21/06), respingendo le eccezioni dell’Ufficio secondo cui i crediti si erano prescritti con conseguente assunzione del relativo valore quale sopravvenienza attiva ai sensi dell’attuale articolo 88 del Dpr 917/86 (ex art. 55), sancisce che l’iscrizione nel bilancio di una Spa del debito verso i soci per finanziamenti vale quale riconoscimento di debito e ne impedisce la prescrizione, con la conseguenza che il relativo importo non costituisce sopravvenienza attiva. Tutto ciò anche se i soci non abbiano mai chiesto il rimborso, nè sia mai stata deliberata la capitalizzazione del debito sociale.
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