L’unificazione Imu-Tasi dal 2020 è una delle novità presenti nel testo del Ddl di Bilancio depositato al Senato (atto n. 1586).
Se la norma non verrà toccata, pertanto, dal 1° gennaio dell’anno prossimo spariranno la IUC (Imu, Tasi, Tari) e la Tasi, rimanendo solo la Tari e l’Imu, con una nuova veste.
Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, con la possibilità, per i Comuni, di ridurla, anche fino a zero, o aumentarla fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
Da segnalare anche la definizione dell’area pertinenziale dell’immobile: accantonata quella civilistica, emerge la nozione più urbanistica, che considera “parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
Infine, il termine di presentazione della dichiarazione ritorna al 30 giugno.
Sport bonus – Può essere fruito anche per il 2020 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Accisa gasolio commerciale – Gli esercenti attività di trasporto merci e passeggeri non beneficeranno, da marzo 2020, dell’accisa ridotta sul gasolio per i veicoli di categoria “euro 3”. Dal 1° gennaio 2021, fuori anche i veicoli di categoria “euro 4”.
Sugar tax – Introdotta l’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti: ad essere tassati i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci 2009 e 2202 della nomenclatura combinata, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.
Le aliquote sono: 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Differimenti per deduzione di componenti negative Ires – Per i soggetti Ires previsto il differimento della deduzione di alcune componenti negative: il 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti viene spostato al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; il 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’Ifrs 9, passa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028; il 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali spostato al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
Unificazione di tributi locali – Dal 2021, sarà istituito un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da parte di Comuni, Province e Città metropolitane. In sostanza, sarà prevista un’unica entrata che raggrupperà la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze.
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