La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15029/2008, ha precisato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di un sinistro stradale, il giudice non deve limitarsi alla mera applicazione delle tabelle statistiche, dovendo personalizzare la quantificazione del risarcimento in considerazione delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno subito. I giudici di legittimità, sulla scorta di tale principio, hanno accolto il ricorso di un uomo, investito in un incidente, contro la sentenza in appello che, pur riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'investitore, aveva ridotto il risarcimento stabilito dal giudice di primo grado, in considerazione delle tabelle locali per il calcolo del danno biologico.
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