Con una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 21934/2008), è stato riconosciuto il danno esistenziale ad un tifoso per i ripetuti “promo”, riferiti ad una rivista sportiva, trasmessi in tv durante le semifinali di Champions League. Le Sezioni Unite hanno ravvisato l'illiceità dei messaggi promozionali in questione, in quanto in contrasto con la normativa vigente (legge 249/97) ed hanno respinto, altresì, l'eccezione sollevata dalla società di produzione tv di conflitto di giurisdizione con il garante della concorrenza (Agcom) poichè, quale autorità amministrativa, non può decidere in materia di danno esistenziale. Con la sentenza, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione del Giudice di Pace il quale, con una pronuncia equitativa, aveva riconosciuto al tifoso 100 euro di risarcimento per la lesione del diritto alla tranquillità esistenziale.
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