Dalle Entrate, precisazioni sulle corrette modalità di aggiornamento catastale delle unità collabenti
Pubblicato il 29 agosto 2013
L’Agenzia delle entrate, Direzione centrale catasto e cartografia, con
nota n. 29440 del 30 luglio 2013, ha precisato che agli immobili fatiscenti, al punto tale da non produrre alcun reddito e per i quali risulti l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, non può essere attribuita la rendita catastale.
L’iscrizione nella categoria Unità collabenti (F/2) prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale.
Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è necessario che il professionista che predispone la dichiarazione, su incarico della committenza, rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con relativa documentazione fotografica e alleghi l’autocertificazione attestante l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Per tali immobili sussiste la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.