Nella sostanza, il contenuto del documento interpretativo n. 2 al Principio contabile 25, relativo alla “Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale”, approvato dall’Oic il 30 maggio, è la contabilizzazione delle imposte sul reddito, nonché l’Irap (che nulla ha a che spartire con le imposte su reddito, dunque per essa la tassazione consolidata non ha alcuna rilevanza) nei due nuovi istituti fiscali opzionali ora richiamati.
La trasparenza di cui all’articolo 115, consente alle società di capitali partecipate da altre società di capitali di imputare il reddito complessivo prodotto direttamente in capo ad ogni socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi. L’esercizio dell’opzione permette alla partecipata e alle partecipanti di assolvere l’Ires attraverso il consolidamento proporzionale, in capo al socio, del reddito della società trasparente, per la quota che gli spetta. Nelle società di persone la trasparenza è il regime naturale e obbligatorio e il socio ha diritto a percepire immediatamente gli utili che risultano dal bilancio dopo l’approvazione del rendiconto, mentre la trasparenza delle società di capitali è facoltativa e ad approvare il bilancio, deliberato sulla distribuzione degli utili, è sempre l’assemblea.
La principale regola contenuta nel documento interpretativo con riguardo alla contabilizzazione del regime previsto dagli articoli 117 e seguenti del Tuir è quella per cui le imposte, indipendentemente dal soggetto tenuto al pagamento, devono essere imputate nei conti economici delle società cui si riferiscono.
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