Dalla riserva matematica tempo per compensare

Pubblicato il 12 aprile 2008 Le compensazioni tra l’imposta sulle riserve matematiche e le ritenute effettuate sui rendimenti di capitale da corrispondere in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e le imposte sostitutive sui rendimenti di capitale indicati all’articolo 44, comma 1, del Tuir possono essere effettuati senza limiti di tempo e non entro cinque anni. Inoltre, le eccedenze non possono essere richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 602/73 o dell’articolo 21 del Dlgs n. 576/92, in quanto l’attività della compagnia continua a maturare debiti. La precisazione è stata resa dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 146/E del 10 aprile scorso. Nel documento di prassi si specifica che non è possibile chiedere il rimborso delle eccedenze di imposta neanche se viene effettuata la rinuncia all’applicazione diretta dell’imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi corrisposti sulle assicurazioni vita.
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