Il parere è il numero 25, è dell’8 ottobre 2010, e nega al consulente del lavoro la possibilità di essere apprendista per la ragione, spiegano i tecnici della categoria, che il contratto di apprendistato non è compatibile con lo svolgimento di attività proprie della professionalità disciplinata dalla legge n. 12 del 1979, cui si addica un soggetto in possesso del titolo professionale acquisito superando l’esame di abilitazione.
Il documento 25/2010 si sofferma, quindi, sulla sostanza del contratto di apprendistato, tipico contratto di lavoro a causa c.d. “mista”, in considerazione del fatto che al consueto sinallagma prestazione di lavoro vs. retribuzione, si aggiunge l’ulteriore elemento della formazione professionale, essendo tale rapporto destinato all’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.
Il consulente del lavoro abilitato all’esercizio della professione, deve rendere la stessa “sotto la propria direzione e responsabilità personale, in conformità al principio di professionalità specifica” (art. 3 Codice Deontologico). Egli ha perciò già avuto – e formalmente riconosciuta – la necessaria e fondamentale adeguata formazione professionale attraverso il percorso che lo ha condotto all’abilitazione a partire dal titolo di accesso (Laurea) ed attraverso il periodo di praticantato. Scarso pregio avrebbe pertanto la riconduzione di un rapporto di lavoro con oggetto la prestazione professionale offerta dal consulente del lavoro ad un contratto di apprendistato, che sarebbe privo di un effettivo contenuto formativo, essendo il consulente già in possesso della formazione specifica necessaria.
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