Dalla Fondazione studi il reverse charge della Comunitaria 2010

Pubblicato il 13 marzo 2012 Si avvicina la data fatidica del 17 marzo 2012 per l’ingresso delle nuove regole Iva, ex Comunitaria 2010, relative agli acquisti di servizi forniti da soggetti non residenti. La normativa italiana ha recepito le disposizioni in tema dettate dalla Ue. Sulle modifiche degli adempimenti contabili e fiscali del soggetto passivo Iva nazionale interviene il parere 7, dell’8 marzo 2012, espresso dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Si premette che non muta il criterio che individua il soggetto debitore dell’Iva. Pertanto, secondo la regola dell’inversione contabile (articolo 17, secondo comma, Dpr n. 633/1972), gli obblighi Iva per le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori economici non residenti verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono a carico di questi ultimi. E non vengono toccate neanche le prestazioni di servizi non “generiche” verso soggetti passivi, artt. 7-quater e seguenti del DPR n. 633 del 1972, per le quali il momento impositivo coincide col primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della fattura.

A cambiare è il criterio di individuazione del momento impositivo delle prestazioni generiche tra operatori italiani ed operatori esteri. L’imposizione, a decorrere dal 17 marzo 2012, scatterà al momento in cui la prestazione viene ultimata o, laddove l’operazione sia di carattere periodico o continuativo, al momento di maturazione dei corrispettivi. Il servizio risulta ultimato quando il committente riceve la fattura del fornitore, poiché nella fattura deve essere indicata la data di ultimazione del servizio, ex articolo 226 della direttiva 2006/112/CE. Se, poi, prima di tale momento è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, allora l’operazione si considera effettuata relativamente all’importo pagato, all’atto del pagamento.

Altra novità è l’obbligatorietà dell’integrazione (facoltativa prima della data spartiacque) da parte di chi riceve il servizio ed è soggetto passivo in Italia della fattura emessa dal fornitore estero membro Ue. L’integrazione e l’annotazione sui registri dovranno effettuarsi nel mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal ricevimento. In mancanza della fattura del prestatore Ue, gli adempimenti indicati devono essere assolti entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esigibilità dell’imposta, anche ai fini degli adempimenti Intrastat, sorge nel mese in cui la fattura perviene al destinatario o, in assenza della fattura, entro il mese successivo alla data in cui viene emessa l’autofattura che regolarizza l’operazione.

Infine, nel parere si precisa che continua ad applicarsi il meccanismo dell’autofatturazione in caso di prestazioni di servizi rese da soggetti extra Ue e di quelle cui si applicano criteri impositivi “in deroga” effettuate da soggetti UE (ad esempio, prestazioni di servizi relativi a beni immobili).
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