Dal Forum lavoro chiarimenti sull’articolo 8 della manovra di Ferragosto

Pubblicato il 31 ottobre 2011 Al Forum lavoro, organizzato dai Consulenti del lavoro a Roma, si è parlato della deroga concessa alla contrattazione di secondo livello - in virtù dell'accordo 28 giugno 2011 - introdotta nell’ambito dei Ccnl per il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (articolo 8 del Dl 138/2011).

A chiarirne alcuni aspetti, i tecnici del ministero del Lavoro.

E’ l’accordo interconfederale tra le parti sociali del 28 giugno 2011 a prevedere la possibilità, ora riconosciuta, per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di sottoscrivere specifiche intese con precisi obiettivi, di regolamentare alcune materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione in deroga alla contrattazione nazionale e alle disposizioni di legge. Lo scopo deve essere tra questi: maggiore occupazione, più qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

È sulle associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale che si inserisce la puntualizzazione dei delegati del ministero del Lavoro intervenuti al Forum lavoro 2011. Si spiega che al punto 4 dell’accordo 28 giugno 2011 si fa esplicito riferimento alle Rsu: i contratti collettivi aziendali sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette.

Quanto al criterio maggioritario, i tecnici precisano che le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali devono essere destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione dei contratti, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.

Si chiarisce, inoltre, che i contratti collettivi approvati dalle rappresentanze sindacali devono essere sottoposti al voto dei lavoratori.
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