L’Inps, con il messaggio 31318 del 24 novembre 2006, spiega come funzionano gli oneri accessori sulle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, istituito dall’articolo 2 della legge 297/82. Lo scopo del Fondo è quello di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza nel pagamento del Tfr, di cui all’articolo .c., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto. L’Ente previdenziale è tenuto a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella di “effettivo soddisfo”. In tema di Tfr – spiega l’Inps – gli oneri accessori sono dovuti dalla data di cessazione del rapporto; mentre sui crediti di lavoro riguardanti le ultime tre mensilità di retribuzione, gli oneri accessori sono dovuti dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione necessaria (art. 2, comma 5, decreto legislativo 80/92).
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